Con la risposta a interpello n. 98 dell’1 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il CPB cesserà di produrre i propri effetti nei confronti del contribuente laddove quest’ultima rilevi minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto di CPB, in conseguenza della persistenza del ”blocco” del cantiere dell’unico committente.
Personale assunto in Italia e impiegato all’estero: il costo è deducibile dall’IRAP
Con la risposta a interpello n. 95 del 1° aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che è possibile dedurre dalla base imponibile dell'IRAP il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato...


