Con il pronto ordini n. 107 del 13 novembre 202, il CNDCEC ha chiarito che allorquando l’art. 9, co. 4 del Regolamento elettorale dispone che nella lista devono essere presenti due iscritti nella Sezione B dell’Albo lo fa limitatamente ed esclusivamente all’ipotesi in cui il Consiglio dell’Ordine debba garantire anche la rappresentanza degli Esperti Contabili, ossia quando, nello stabilire il numero complessivo dei componenti da eleggere ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 139/2005, individui anche un numero minimo di componenti del Consiglio da eleggere afferenti alla Sezione B “Esperti contabili”.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


