Con il pronto ordini n. 107 del 13 novembre 202, il CNDCEC ha chiarito che allorquando l’art. 9, co. 4 del Regolamento elettorale dispone che nella lista devono essere presenti due iscritti nella Sezione B dell’Albo lo fa limitatamente ed esclusivamente all’ipotesi in cui il Consiglio dell’Ordine debba garantire anche la rappresentanza degli Esperti Contabili, ossia quando, nello stabilire il numero complessivo dei componenti da eleggere ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 139/2005, individui anche un numero minimo di componenti del Consiglio da eleggere afferenti alla Sezione B “Esperti contabili”.
Superbonus per i territori colpiti da eventi sismici: i chiarimenti delle Entrate
Quanto agli interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici, con la risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che è possibile beneficiare del Superbonus con aliquota del 110 per cento con riferimento alle spese...


