Con il pronto ordini n. 107 del 13 novembre 202, il CNDCEC ha chiarito che allorquando l’art. 9, co. 4 del Regolamento elettorale dispone che nella lista devono essere presenti due iscritti nella Sezione B dell’Albo lo fa limitatamente ed esclusivamente all’ipotesi in cui il Consiglio dell’Ordine debba garantire anche la rappresentanza degli Esperti Contabili, ossia quando, nello stabilire il numero complessivo dei componenti da eleggere ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 139/2005, individui anche un numero minimo di componenti del Consiglio da eleggere afferenti alla Sezione B “Esperti contabili”.
L’affitto d’azienda non interrompe gli effetti del CPB
Dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna arriva un chiarimento decisivo per le imprese: l'espansione del perimetro operativo tramite l’affitto d'azienda non rientra tra le cause di cessazione del patto con il Fisco. Tale interpretazione risolve i dubbi...


