Il decreto sulle agevolazioni fiscali ha inibito lo sconto in fattura e la cessione dei crediti edilizi, prevedendo però un’ampia clausola di salvaguardia, a tutela del legittimo affidamento dei contribuenti che hanno già avviato i lavori. In particolare, sarà ancora possibile beneficiare di cessione o sconto qualora prima dell’entrata in vigore del decreto sia stata presentata una CILAS per i lavori non condominiali relativi al superbonus; le vecchie regole troveranno applicazione anche con riferimento ai lavori condominiali qualora, prima dell’entrata in vigore del decreto, risulti presentata la CILAS e adottata la relativa delibera condominiale. Cessione e sconto sono ancora possibili qualora sia già stata presentata l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo avente ad oggetto lavori da superbonus che comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio. È poi prevista una clausola di salvaguardia ad hoc per i lavori diversi da superbonus e che non richiedono un titolo abilitativo.
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


