Con la risposta a interpello n. 199 del 4 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche ai fini convenzionali, sussiste il diritto dello Stato italiano, come Stato della residenza, a tassare le remunerazioni riferite ai bonus percepiti dal dipendente nei periodi d’imposta in cui è residente in Italia. Pertanto, la stabile organizzazione italiana deve applicare la ritenuta sia sul bonus erogato dalla società estera, sia sui bonus corrisposti dalla medesima stabile organizzazione. Sui redditi prodotti all’estero, il dipendente residente in Italia potrà usufruire del credito d’imposta ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
Pensione tedesca: imponibile solo sulla quota tassabile in Germania
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 164/2026, conferma che le pensioni tedesche percepite da cittadini italiani residenti in Italia sono imponibili esclusivamente nel nostro Paese, ma solo per la quota che risulterebbe tassabile in Germania. Tale...


