Con la sentenza resa nella causa C-515/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che è ammissibile una normativa nazionale che entra in vigore alla data di adesione dello Stato membro interessato all’Unione europea e che introduce un’esclusione dal diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte e relativa a spese di acquisto di beni e servizi, quali biglietti per assistere a manifestazioni sportive, destinati a omaggi a clienti, dipendenti o terzi.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


