Il D.L. n. 153/2026 impone ai grandi gruppi energetici un’anticipazione pari al 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive riferibili agli utili di cui sia stata deliberata la distribuzione e che saranno corrisposti in un esercizio successivo. Non si tratta (fortunatamente) di una nuova imposta, ma l’effetto finanziario è tutt’altro che secondario: le imprese energetiche sono chiamate ad anticipare risorse all’Erario, sostanzialmente finanziandolo, per recuperarle soltanto in futuro, al momento dell’effettiva corresponsione degli utili.
La truffa si consuma con la prima cessione del credito Superbonus: cosa cambia per professionisti e cessionari
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 36525 e n. 36526 del 16 ottobre 2026) intervengono sul trattamento penale dei crediti fittizi da Superbonus, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione della condotta e sul momento consumativo del...


