Con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento all’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici operi il divieto di cui all’articolo 10bis del d.l. n. 119 del 2018 e all’articolo 9bis del d.l. n. 135 del 2018, mentre quanto alle attività di osteopata, chiropratico e chinesiologo, al contrario, non essendo queste ultime configurabile quali prestazioni sanitarie e non essendo ammesse tra le spese detraibili eventualmente documentabili attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, dovrà essere emessa la fattura elettronica.
Commercialisti: autovalutazione del rischio entro il 27 maggio 2026 con i nuovi modelli
Secondo quanto previsto dalla Regola Tecnica n. 1, entro il 27 maggio 2026 ciascun professionista deve provvedere all’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio cui è esposto il proprio studio professionale. A tal fine, potrà utilizzare il modello AV.0 -...


