Con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento all’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici operi il divieto di cui all’articolo 10bis del d.l. n. 119 del 2018 e all’articolo 9bis del d.l. n. 135 del 2018, mentre quanto alle attività di osteopata, chiropratico e chinesiologo, al contrario, non essendo queste ultime configurabile quali prestazioni sanitarie e non essendo ammesse tra le spese detraibili eventualmente documentabili attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, dovrà essere emessa la fattura elettronica.
Commercialisti: servono chiarimenti per accedere alla piattaforma SIISL
Con una missiva dell’8 giugno 2026 il CNDCEC ha chiesto alla Ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone un chiarimento ufficiale sulle modalità con cui i commercialisti possono accedere alla piattaforma SIISL. Inoltre, il CNDCEC ha chiesto che sia...


