Attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massoterapista: il trattamento IVA

da | 24 Feb 2026 | Ipsoa - Fisco

Con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento all’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici operi il divieto di cui all’articolo 10­bis del d.l. n. 119 del 2018 e all’articolo 9­bis del d.l. n. 135 del 2018, mentre quanto alle attività di osteopata, chiropratico e chinesiologo, al contrario, non essendo queste ultime configurabile quali prestazioni sanitarie e non essendo ammesse tra le spese detraibili eventualmente documentabili attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, dovrà essere emessa la fattura elettronica.

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