Con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento all’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici operi il divieto di cui all’articolo 10bis del d.l. n. 119 del 2018 e all’articolo 9bis del d.l. n. 135 del 2018, mentre quanto alle attività di osteopata, chiropratico e chinesiologo, al contrario, non essendo queste ultime configurabile quali prestazioni sanitarie e non essendo ammesse tra le spese detraibili eventualmente documentabili attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, dovrà essere emessa la fattura elettronica.
Trasporti di beni: l’IVA sui servizi internazionali
Con la circolare n. 3 del 26 febbraio 2026 Assonime ha esaminato l’IVA sui servizi internazionali, con particolare riguardo ai trasporti di beni in esportazione, transito o importazione. L’art. 12 del decreto legislativo n. 186 del 2025 ha modificato l’ambito dei...


