Con sentenza n. 153 del 24 luglio 2026, la Corte costituzionale, ha stabilito che l’esclusione dall’IRAP prevista per le persone fisiche esercenti arti e professioni si applica anche alle associazioni professionali quando l’attività non è svolta in forma realmente associata, ma rimane personale e autonoma in capo ai singoli professionisti. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di Firenze riguardo alle associazioni notarili, rilevando che, in assenza di una “spersonalizzazione” dell’attività, l’imposta non è dovuta. L’associazione rileva solo per fini organizzativi interni e non incide sull’esercizio della professione, che resta individuale. L’onere di provare l’effettivo esercizio in forma associata grava sull’amministrazione finanziaria. Se coesistono attività individuali e attività svolte tramite l’organizzazione associativa, l’IRAP colpisce solo queste ultime, purché i redditi siano distinti e separabili.
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Dal 14 ottobre 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli renderà disponibile in ambiente di produzione la nuova versione dell’applicativo Intr@web con funzioni User to System, utilizzabile per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi al 2026, con...


