Con le conclusioni del 10 luglio 2025 nelle cause riunite C-379/24 e C-380/24, l’Avvocato Generale UE ha chiarito che l’art. 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l’esenzione delle prestazioni di servizi fornite da un’associazione ai suoi membri a fronte dell’esatto rimborso della parte di spese riguarda i servizi utilizzati dai membri, nell’ambito della loro attività esente, come prestazioni a monte e generalmente acquisiti per l’esercizio dell’attività esente poiché essi sono necessari per l’esercizio della stessa.
Iscrizioni ipotecaria: le interazioni con il privilegio speciale dello stato
Con un documento del 25 agosto 2026 il Consiglio Nazionale del Notariato ha esaminato il combinato disposto dell’art. 56 TUR e 2772 c.c., nella specifica prospettiva di individuare se ulteriori limiti all’esercitabilità del privilegio, che possano come tali...


