Con la sentenza n. 32/2024 del 29 febbraio 2024 la Corte Costituzionale evidenzia che l’assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all’alea della durata della vita. Per tale motivo dichiara l’illegittimità costituzionale della norma la quale prevede che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Tale norma inciderebbe sull’effettiva possibilità di esercizio del diritto da parte dei beneficiari, specie in caso di decesso dell’assicurato, anche in relazione all’obbligo delle imprese assicuratrici di procedere al versamento degli importi nel fondo statale relativo ai “rapporti dormienti”.
Legge n. 1/2026: nessuna responsabilità per colpa grave negli accordi della PA
Scivolo per accordi, conciliazioni e transazioni delle controversie tra imprese e pubbliche amministrazioni. Gli operatori economici non rischiano più di rimanere imbrigliati in annose liti con gli enti pubblici e hanno molte più chance di chiudere i contenziosi,...


