La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 12 febbraio 2026 nella causa C‑313/24, interpreta l’articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 833/2014 stabilendo che il divieto di aggiudicare o proseguire l’esecuzione di appalti pubblici con soggetti che agiscono per conto o sotto la direzione di entità russe non si applica automaticamente quando l’impresa aggiudicataria è una società residente nell’UE con membri del consiglio di amministrazione di cittadinanza russa. L’aggiudicazione è ammessa se l’autorità nazionale, dopo un esame completo delle circostanze, verifica l’assenza di un rischio plausibile che i fondi dell’appalto siano dirottati verso l’economia russa e se risulta non dimostrato, o altamente improbabile, che l’amministratore russo eserciti un effettivo potere di controllo sulla società.
Emittenti di nuova quotazione: lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato
Con lo Studio n. 76-2026/I, il Consiglio Nazionale del Notariato analizza la disciplina degli “emittenti di nuova quotazione” introdotta dal d.lgs. 47/2026, evidenziando le opportunità offerte dall’ampliamento dell’autonomia statutaria alle società che intendono...

