Negli appalti, pubblici e privati, è possibile applicare un CCNL diverso da quello di riferimento, ma a una condizione: deve garantire tutele equivalenti per i lavoratori. Equivalenza non significa soltanto riconoscere la stessa retribuzione finale, ma assicurare condizioni economiche e normative comparabili, stabili e verificabili: dalle componenti fisse della retribuzione a straordinari, ferie, permessi, preavviso, malattia, maternità, previdenza complementare e assistenza sanitaria. Sulla prova dell’equivalenza tra contratti collettivi quali sono le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 3209/2026 e n. 3476/2026?
Previdenza complementare con nuove regole: l’analisi Assonime
Con la circolare n. 22 del 2026, Assonime esamina la riforma della previdenza complementare introdotta dalla legge di bilancio 2026 e i successivi interventi attuativi. Tra le principali novità figurano l’adesione automatica dei lavoratori di prima assunzione, il...


