Il regolamento per la formazione professionale continua dei commercialisti non prevede l’obbligo, per gli iscritti all’Albo, di maturare tre crediti formativi annuali specifici in materia di antiriciclaggio. L’informativa n. 183 del CNDCEC chiarisce che, per l’assolvimento dell’obbligo di formazione, l’iscritto è tenuto a conseguire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, di cui almeno 9 devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio, le tecniche di mediazione e le pari opportunità (CFP obbligatori). Pertanto, per il conseguimento dei 9 crediti nelle materie obbligatorie, l’iscritto può scegliere liberamente tra le diverse materie indicate, inclusa quella dell’antiriciclaggio.
Abuso del diritto per evaporazione di una riserva in sospensione d’imposta: in quali casi
Con la risposta a interpello n. 198 del 2 novembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’''evaporazione'' di una riserva in sospensione d'imposta per effetto di operazioni straordinarie potrebbe rientrare (in quanto potenzialmente espressiva di fenomeni...

