Il lavoratore può chiedere un anticipo del TFR maturato nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dall’art. 2120 del codice civile. Contratti collettivi e accordi individuali possono, tuttavia, introdurre condizioni di miglior favore, ampliando i presupposti previsti dalla legge. Questa possibilità incontra però un limite: l’anticipazione non può trasformarsi nell’erogazione mensile del TFR in busta paga. La Cassazione e l’INL hanno chiarito che, in questo caso, le somme possono assumere natura retributiva, con conseguenti obblighi contributivi. Quali condizioni devono essere rispettate e quali accorgimenti possono adottare i datori di lavoro per evitare contestazioni in merito alla somma erogata?
Previdenza complementare con nuove regole: l’analisi Assonime
Con la circolare n. 22 del 2026, Assonime esamina la riforma della previdenza complementare introdotta dalla legge di bilancio 2026 e i successivi interventi attuativi. Tra le principali novità figurano l’adesione automatica dei lavoratori di prima assunzione, il...


