In tema di aiuti di Stato, qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con provvedimento dell’8 maggio 2024. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.
Riduzione dei termini di accertamento: incertezze sulla cumulabilità dei differenti regimi premiali
Allo stato attuale, diverse disposizioni consentono ai contribuenti, in presenza dei relativi requisiti e/o nel caso in cui adempiano alle rispettive previsioni di legge, di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento. La compresenza di queste misure...


