Tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità (sentenza 16 febbraio 2025, n. 3913), il contribuente può fruire dell’agevolazione prima casa per l’acquisto dell’immobile collabente, censito in categoria catastale F/2, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma agevolativa e sempre che renda nell’atto le dichiarazioni previste dalla nota II-bis posta in calce all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 108 del 25 maggio 2026: resta fermo, conclude l’Agenzia, che l’immobile deve risultare effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l’esercizio dell’attività accertativa.
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


