Con la risposta a interpello n. 287 del 6 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che sono riconducibili nell’ambito applicativo dell’esenzione da IVA di cui all’art. 10, n. 20), D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, etc.). Diversamente la misura incentivante Resto al Sud è tesa a finanziarie un’iniziativa imprenditoriale, intesa nella sua globalità, senza alcun giudizio da parte dell’ente erogatore sull’offerta formativa proposta agli utenti.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


