L’art. 2086 c.c. impone all’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, idonei a rilevare tempestivamente la crisi e a preservare la continuità aziendale. L’art. 3 del Codice della crisi d’impresa rafforza tale impostazione, richiedendo strumenti capaci di monitorare gli equilibri economici, patrimoniali e finanziari e di valutarne la sostenibilità prospettica. Il modello organizzativo d’impresa adottato per prevenire il sorgere della crisi deve essere adeguato e proporzionato, adottato e applicato dagli organi di controllo secondo il principio del business judgement rule. In cosa consiste?
Quando professionisti e manager possono ottenere la deindicizzazione dei propri dati on line
Per ottenere il delisting dei risultati esposti on line da un motore di ricerca generale, lesivi della reputazione e del decoro, professionisti, amministratori e manager possono avvalersi dell’agevolazione dell’inversione dell’onere della prova. Il Gdpr (regolamento...


