L’art. 2086 c.c. impone all’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, idonei a rilevare tempestivamente la crisi e a preservare la continuità aziendale. L’art. 3 del Codice della crisi d’impresa rafforza tale impostazione, richiedendo strumenti capaci di monitorare gli equilibri economici, patrimoniali e finanziari e di valutarne la sostenibilità prospettica. Il modello organizzativo d’impresa adottato per prevenire il sorgere della crisi deve essere adeguato e proporzionato, adottato e applicato dagli organi di controllo secondo il principio del business judgement rule. In cosa consiste?
PIV 2026: come cambiano le configurazioni di valore nella valutazione d’impresa
I principi italiani di valutazione 2026, in vigore dal 1° gennaio 2027, aggiornano il sistema delle configurazioni di valore per la valutazione d’azienda. I PIV 2026 codificano sette configurazioni comuni a tutte le attività rispetto alle precedenti cinque...


