L’art. 2086, c. 2, c.c, che prevede l’implementazione di un sistema di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche per prevenire la crisi d’impresa, non può essere letto come una clausola che impone la mera predisposizione di presìdi, quanto piuttosto come una regola di governo che comporti un coinvolgimento reale di tutte le funzioni aziendali. In questo quadro rientrano anche le funzioni che sovraintendono alla configurazione operativa dell’impresa, alle risorse umane, alla sicurezza dell’integrità fisica dell’organizzazione, alla riservatezza del patrimonio informativo e alla continuità dei processi nelle situazioni di crisi, all’architettura tecnologica. Qual è dunque il ruolo che svolgono i relativi manager?
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...


