Il Ddl di Bilancio (A.S. 1689) estende all’anno 2028 la facoltà per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare aliquote differenziate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge n. 207/2024, che ha modificato l’art. 11, comma 1, del TUIR. Le Regioni e Province autonome hanno quindi la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all’anno d’imposta 2023. In alternativa, possono determinare un’aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti.
Crediti d’imposta da Dta: il cessionario può monetizzare
In tema di crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate, con la risoluzione n. 73 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato e non può altresì...


