Con la risposta a interpello n. 96 del 1° aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in ragione della natura novativa dell’accordo transattivo e del suo contenuto, volto a definire l’azione di responsabilità e ogni reciproca pretesa tra le parti coinvolte, la somma indicata rappresenta un componente positivo di reddito derivante dalle rinunce a ogni pretesa nei confronti delle controparti e alla definizione dell’azione di risarcimento, qualificabile fiscalmente come sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 del TUIR.
Conferimento di azienda individuale in società di persone: quando conviene riallineare il valore di avviamento
Il conferimento dell’azienda individuale in una società di persone può rappresentare anche un’opportunità fiscale, in caso di valorizzazione degli elementi dell’attivo, in particolare del valore di avviamento, purché effettivamente esistente e adeguatamente...

