I soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E del 2 maggio 2024 riguardante l’accordio di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito ai fini dei rimborsi IVA. L’istanza di rimborso deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal provvedimento del 1° aprile 2010.
Gruppo IVA: come utilizzare l’eccedenza da dichiarazione
Con la risposta a interpello n. 88 del 30 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la struttura del gruppo IVA quale autonomo soggetto passivo impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante...


