Il decreto Omnibus limita in modo significativo l’estensione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nell’accertamento delle società di capitali a ristretta base partecipativa, impedendo all’Amministrazione finanziaria di presumere distribuiti ai soci redditi derivanti dal mero recupero a tassazione di costi effettivi ancorché indeducibili. Ma il passaggio chiave dell’ordinanza n. 26234 del 5 ottobre 2026 della Corte di Cassazione riguarda la natura giuridica dell’art. 23, D.Lgs. n. 148/2026 e la sua applicabilità nel tempo: la norma è innovativa, e non interpretativa, e non ha efficacia retroattiva. Ne risulta una tutela asimmetrica: per il futuro, i costi effettivi indeducibili non alimenteranno più la presunzione; per il passato, il contribuente deve ancora confrontarsi con l’orientamento secondo cui anche una ripresa fiscale di un costo indeducibile, ma non inesistente, venga trasformato in un dividendo presunto.
Livigno, diritti speciali per il 2027
Con D.M. 20 ottobre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2026, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha approvato le nuove misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra-doganale di...

