In tema di IVA sulle permute, ai fini del calcolo del costo (valore minimo al di sotto del quale la base imponibile concordata non può essere determinata) rilevano tutti gli oneri direttamente e indirettamente riferibili al bene o al servizio scambiato, comprese spese accessorie e costi finanziari. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, intervenuta anche sulle modifiche del decreto Omnibus in materia di diritto alla detrazione: il differimento non modifica le condizioni esistenti al momento di insorgenza del diritto, pertanto, anche se la detrazione viene esercitata in anni successivi, occorre applicare le regole vigenti nell’anno di esigibilità dell’imposta. Ne consegue che il pro-rata da utilizzare è quello dell’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non quello dell’anno in cui la detrazione viene materialmente esercitata.
Quando si verifica la cessazione del CPB per lo studio associato? Come gestire 5 casistiche-tipo
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le principali cause di cessazione del concordato preventivo biennale per gli studi associati. L’ingresso di nuovi associati nel 2027 determina, in linea generale, la decadenza dal CPB, salvo il caso di rinnovo del concordato e...


