Con la sentenza resa nella causa C-223/25, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che non è ammissibile la normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di una riduzione dell’imposta sul reddito per prestazioni di servizi e artigianali fornite in un’abitazione ai lavoratori dipendenti la cui abitazione si trova nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, ma che non concede tale riduzione per prestazioni del genere effettuate a favore di un lavoratore dipendente frontaliero nell’abitazione di quest’ultimo situata in Svizzera.
Fondo di investimento: la tassazione dei dividendi
Con la sentenza resa nella causa C-139/25, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito quanto una restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere considerata neutralizzata dall’applicazione di una convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia...


