Il 16 settembre 2026, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso nella causa T-509/25, confermando integralmente la nullità del marchio «FITNESS» per i prodotti alimentari e le bevande delle classi 29, 30 e 32. La decisione dei giudici comunitari si fonda su due aspetti centrali. In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto legittimo l’operato dell’EUIPO nell’ammettere elementi di prova presentati fuori termine, ricordando che la Commissione di ricorso gode di un ampio potere discrezionale in materia e che il sindacato giurisdizionale è limitato a verificare l’assenza di errori manifesti di valutazione. In secondo luogo, sotto il profilo del merito, è stato accertato il carattere descrittivo del termine «FITNESS»: per il pubblico anglofono dell’Unione, il segno evoca direttamente la finalità o la destinazione dei prodotti, sussistendo un legame chiaro e diretto tra una sana alimentazione e il raggiungimento della forma fisica.
Commissari giudiziali e straordinari: il MIMIT riapre le candidature fino al 15 ottobre 2026
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature a commissario giudiziale e straordinario per le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. A partire dal 15...


