Il diritto di detrazione deve essere esercitato in relazione al periodo in cui sono soddisfatte le due condizioni richieste, vale a dire l’effettuazione della cessione o prestazione e il possesso della relativa fattura. Di conseguenza, contrariamente al principio espresso dal Tribunale UE (causa T-689/24), è legittima sul piano unionale la normativa nazionale in base alla quale il soggetto passivo non può operare la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo in cui risulta soddisfatta la condizione sostanziale se, nello stesso periodo, non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora quest’ultima sia stata ricevuta prima della presentazione della dichiarazione. A stabilirlo è l’Avvocato generale UE nelle conclusioni presentate il 10 settembre 2026 che, se confermate dalla Corte, richiederanno l’adeguamento della normativa risultante dalle modifiche introdotte dal decreto Omnibus.
Fusione per incorporazione di una Società semplice in un Ente del Terzo Settore: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 171 dell’11 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che laddove i beni compresi nell'azienda agricola continuino a farne parte e ad essere effettivamente utilizzati, anche in via indiretta dall'affittuario, per l'esercizio...


