Con sentenza del 9 settembre 2026 resa nella causa T-614/25, il Tribunale dell’UE ha chiarito che non costituiscono un motivo che consenta di esentare dall’IVA una cessione effettuata da un soggetto passivo registrato ai fini dell’IVA in un primo Stato membro a un acquirente intermedio registrato ai fini dell’IVA in un secondo Stato membro le circostanze secondo cui, in primo luogo, una cessione di merci soggette ad accisa è effettuata in regime di sospensione dei relativi diritti, in secondo luogo, è dimostrato che, nell’ambito di un’operazione triangolare, il soggetto passivo registrato ai fini dell’IVA in un terzo Stato membro è debitore dell’IVA e, in terzo luogo, è dimostrato che le merci sono effettivamente uscite dal primo Stato membro e sono state cedute nel terzo Stato membro.
Distinzione tra trasferimento di universalità totale o parziale di beni
Con sentenza del 9 settembre 2026 resa nella causa T-366/25, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che il trasferimento a titolo gratuito di un’impresa, nella misura della metà per ciascuna, a due persone fisiche che hanno intenzione di effettuare immediatamente un...


