Nelle conclusioni presentate il 9 settembre 2026 nella causa T-702/25, l’avvocato generale chiarisce l’interpretazione della nozione di “impianto” ai fini dell’applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS), evidenziando come anche definizioni apparentemente chiare possano generare incertezze applicative. La questione riguarda la corretta delimitazione del perimetro di un impianto quando più attività, tutte rientranti nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, sono svolte in relazione tra loro. Secondo l’interpretazione proposta dell’articolo 3, lettera e), della direttiva ETS, come modificata dal regolamento (UE) 2024/795, due o più attività devono essere considerate parte di un unico impianto quando sussistono congiuntamente un collegamento tecnico tra esse, lo svolgimento nello stesso sito e la gestione da parte del medesimo operatore. In presenza di tali condizioni, le attività appartengono a un’unica unità tecnica permanente e devono essere trattate come un solo impianto ai fini del sistema ETS.
Innovazione: le proposte per una nuova legge Europea
La Commissione europea ha presentato la proposta di una nuova Legge europea sull’innovazione, destinata a rafforzare la competitività, la prosperità e la sovranità tecnologica dell’UE. L’iniziativa punta a rimuovere due principali ostacoli alla crescita delle imprese...


