Nella sentenza dell’8 settembre 2026 alla causa C-298/23 la Corte di giustizia UE rileva che, per determinare se detto l’uso dei marchi notori IKEA da parte di un partito politico che ha presentato pubblicamente un programma concernente la riforma della politica di asilo e di immigrazione in Belgio, per rafforzare il proprio messaggio sia riconducibile ad un «giusto motivo», il giudice nazionale deve operare un bilanciamento tra, da un lato, il diritto di proprietà del titolare del marchio e i suoi interessi e, dall’altro, il diritto alla libertà di espressione invocato dal terzo e i suoi interessi, fermo restando che nessuno di questi due diritti è assoluto. La Corte constata tuttavia che, nel caso di specie, l’uso dei summenzionati marchi IKEA può arrecare un danno significativo alla notorietà di tali marchi e agli interessi del loro titolare. Ciò premesso non risulta che l’uso dei marchi IKEA, effettuato al solo scopo di trarre vantaggio dalla loro notorietà per rafforzare un messaggio politico e aumentarne la diffusione, prevalga sui diritti e interessi del titolare di detti marchi, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.
Disabilità: consultazione pubblica rivolta alle associazioni rappresentative iscritte al RUNTS per il PIAO 2027-29
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha avviato una consultazione pubblica rivolta alle Associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), finalizzata a raccogliere osservazioni e...


