Con la risposta a interpello n. 167 del 1° settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel presupposto che l’Accordo costituisca effettivamente un accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, le somme erogate dal Comune al Consorzio in esecuzione dello stesso, in assenza di alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni, non sono qualificabili alla stregua di corrispettivi ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 e, dunque, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo.
Prova dell’origine non preferenziale delle merci: i chiarimenti delle Dogane
Con un avviso del 23 ottobre 2026 l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che la DG TAXUD ha reso disponibile una versione aggiornata del documento di domande e risposte al fine di supportare gli operatori e le autorità competenti nell’applicazione del nuovo 59 bis del...


