Con il pronto ordini n. 33 del 2026 il CNDCEC ha ricordato come l’art. 4, comma 2, d.lgs. 139/2005 esclude l’incompatibilità in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione, secondo i criteri interpretativi elaborati dal CNDCEC. Nelle società di capitali la verifica del carattere di strumentalità mediante il criterio della prevalenza deve essere effettuata esclusivamente nei confronti dell’iscritto che detenga contestualmente un interesse economico prevalente nella società e ampi (o tutti) i poteri gestionali.
La truffa si consuma con la prima cessione del credito Superbonus: cosa cambia per professionisti e cessionari
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 36525 e n. 36526 del 16 ottobre 2026) intervengono sul trattamento penale dei crediti fittizi da Superbonus, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione della condotta e sul momento consumativo del...


