Con il pronto ordini n. 33 del 2026 il CNDCEC ha ricordato come l’art. 4, comma 2, d.lgs. 139/2005 esclude l’incompatibilità in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione, secondo i criteri interpretativi elaborati dal CNDCEC. Nelle società di capitali la verifica del carattere di strumentalità mediante il criterio della prevalenza deve essere effettuata esclusivamente nei confronti dell’iscritto che detenga contestualmente un interesse economico prevalente nella società e ampi (o tutti) i poteri gestionali.
Aumenta l’aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei
Il decreto Omnibus (art. 26, D.Lgs. n. 148/2026) dispone l’aumento - dall’11 al 20 per cento - dell’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri UE e negli Stati aderenti all’Accordo SEE e ai sottoconti esteri di...


