Con la risposta a interpello n. 160 del 12 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ratio delle limitazioni poste dall’art. 172, comma 7 e seguenti, del TUIR è di contrastare il commercio di “bare fiscali”, mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa. Come previsto dalla norma, in un’ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica devono sussistere fino al momento in cui la fusione viene attuata.
In G.U. il nuovo assetto ordinamentale della giurisdizione tributaria
Approda in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149 che detta disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria, in attuazione della legge delega fiscale (legge n. 111/2023). Il decreto istituisce il ruolo unico nazionale dei magistrati...


