Con la risposta a interpello n. 156 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme corrisposte a titolo di ”risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia” e di ”risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo” integrano la fattispecie del risarcimento di un danno emergente, poiché finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo che il giudice quantifica, in via equitativa, in base al controvalore dei buoni pasto non fruiti, quale mero criterio di calcolo del danno e, pertanto, non assumono rilevanza reddituale.
Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo: le istruzioni delle Entrate
Con la circolare n. 7 del 7 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta a quesiti, ha fornito importanti chiarimenti sul decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, di attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, riguardante riordino e...


