La Corte di Giustizia UE ha fissato il metro: la retribuzione dei giudici va determinata con modalità previste dalla legge, oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti, in misura adeguata all’importanza delle funzioni e sotto controllo giurisdizionale effettivo. Misurata su quel metro, la disciplina dettata dallo schema di decreto sull’ordinamento della giurisdizione tributaria (Atto Governo n. 419) mostra tre scoperti: indennità dichiarate “già dovute dal 16 settembre 2022” ma individuate in norme che disciplinano altro, e delle quali non è chiarito se siano mai state corrisposte; una stima non prudenziale della spesa per la formazione; l’assenza di un meccanismo di determinazione sottratto alle decisioni del MEF, parte tipica del processo tributario. C’è poi un paradosso: il magistrato professionale, che vive del solo stipendio ministeriale, è economicamente più dipendente del giudice onorario che sostituisce. La retribuzione del giudice tributario non è una voce dello stato di previsione: è, con l’art. 53 Cost. sullo sfondo, una garanzia del contribuente prima ancora che del magistrato.
Rottamazione quinquies: la prima rata del 31 luglio si può saltare senza decadere
La prima rata della definizione agevolata introdotta dalla legge n. 199/2025 scade il 31 luglio 2026, ma l'architettura della decadenza, modellata su quella della rateazione ordinaria, rende l'inadempimento della prima scadenza un evento fisiologico. Un incasso...


