Con la sentenza n. 126 del 16 luglio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 104-bis, comma 1-bis, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, nella parte in cui estendeva alle misure di sequestro e confisca penale la disciplina del codice antimafia, con effetti pregiudizievoli per i terzi creditori di buona fede. La Corte ha rilevato che tale estensione, applicata anche alla confisca ex art. 322-ter c.p., comportava un trattamento eccessivamente restrittivo, originariamente previsto solo per le misure di prevenzione, imponendo ai creditori una falcidia del valore del bene pur in presenza di diritti anteriori e buona fede. La decisione evidenzia l’assenza di collegamento tra molte fattispecie rilevanti ai fini della confisca penale e la ratio antimafia, e richiama la necessità di un intervento legislativo organico per bilanciare la tutela dei terzi con le esigenze di contrasto alle condotte illecite.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...

