Con la risposta a question time n. 5-05627 del 15 luglio 2026 è stato evidenziato che nel caso in cui il de-stocking si sostanzi nella cessione di beni mobili, si applicherà la disciplina IVA prevista in base alla tipologia dei beni ceduti (tendenzialmente, la regola generale l’assoggettamento a IVA), mentre se l’operazione di de-stocking riguarda beni immobili, occorrerà verificare caso per caso il regime previsto dall’articolo 10, nn. 8, 8-bis e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 63 del 1972 (esenzione, imponibilità obbligatoria o imponibilità per opzione).
L’imposta di donazione in caso di riqualificazione del trust estero e/o della residenza del disponente
Le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedono che, qualora il disponente del trust sia residente (fiscalmente) in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti...


