La Corte costituzionale, con la sentenza n. 119 del 2026, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. a), della legge n. 55/2024, nella parte in cui subordinava l’iscrizione agli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, alla sussistenza della condizione di reciprocità. La Consulta ritiene che tale requisito, pur astrattamente ammissibile quale strumento di tutela dell’interesse nazionale nei rapporti con gli Stati esteri, si traduca, nella specifica disciplina introdotta dal legislatore, in una limitazione irragionevole e sproporzionata del diritto al lavoro, comprimendo l’accesso alla professione di soggetti già legittimati allo svolgimento dell’attività lavorativa sul territorio nazionale.
ESG: al via dal 2 luglio 2026 le nuove regole per i fornitori di rating
Il regolamento (UE) n. 2024/3005 sui fornitori di rating ESG si applica dal 2 luglio 2026. Il provvedimento si rivolge alle agenzie di rating ESG che operano nell’Unione europea con l’obiettivo di rendere più trasparente e affidabile il processo con cui i loro giudizi...