La Corte di giustizia, con la sentenza del 18 giugno 2026 nella causa C‑232/25, chiarisce i criteri di competenza giurisdizionale per le azioni relative alla lesione dei diritti della personalità derivante dalla trasmissione transfrontaliera di contenuti audiovisivi in televisione e online. La Corte afferma che la persona che si ritiene lesa da una serie televisiva trasmessa in più Stati membri non può chiedere il risarcimento integrale del danno dinanzi ai giudici dello Stato in cui si trova il proprio centro degli interessi; tali giudici possono riconoscere solo il danno verificatosi nel loro territorio. Il risarcimento integrale può essere richiesto solo davanti ai giudici dello Stato membro di domicilio del convenuto o di residenza dei produttori. Per i contenuti online, la competenza del foro del centro degli interessi sussiste solo se la persona è identificabile nel contenuto. I giudici territorialmente competenti possono inoltre ordinare misure inibitorie limitate al proprio territorio, ma non la rettifica dei dati online.
CCNL Terziario avanzato – ANPIT: acconti sui futuri aumenti contrattuali e una tantum I.v.c.
Per i dirigenti, quadri, impiegati e operai del terziario avanzato, ANPIT, Unica, Ateca e Aifes con Cisal Terziario e l’assistenza di Cisal hanno concordato in data 25 maggio 2026 gli acconti su futuri aumenti contrattuali e un'una tantum a compensazione della mancata...