La Corte di giustizia, con la sentenza del 18 giugno 2026 nella causa C‑232/25, chiarisce i criteri di competenza giurisdizionale per le azioni relative alla lesione dei diritti della personalità derivante dalla trasmissione transfrontaliera di contenuti audiovisivi in televisione e online. La Corte afferma che la persona che si ritiene lesa da una serie televisiva trasmessa in più Stati membri non può chiedere il risarcimento integrale del danno dinanzi ai giudici dello Stato in cui si trova il proprio centro degli interessi; tali giudici possono riconoscere solo il danno verificatosi nel loro territorio. Il risarcimento integrale può essere richiesto solo davanti ai giudici dello Stato membro di domicilio del convenuto o di residenza dei produttori. Per i contenuti online, la competenza del foro del centro degli interessi sussiste solo se la persona è identificabile nel contenuto. I giudici territorialmente competenti possono inoltre ordinare misure inibitorie limitate al proprio territorio, ma non la rettifica dei dati online.
Pesca: nuove disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria
Il decreto 22 luglio 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla G.U. n. 182/2026, modifica il d.m. 19 maggio 2026 sulle interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca previste dal regolamento (UE)...


