Con la sentenza n. 61 del 30 aprile 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della legge della Regione Toscana n. 51/2025 nella parte relativa ai mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, ritenendo la disciplina regionale non conforme ai principi fondamentali stabiliti dall’art. 23‑ter del Testo unico dell’edilizia. Accogliendo il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, la Corte ha censurato, da un lato, il mantenimento degli oneri di urbanizzazione primaria per i cambi d’uso “verticali”, in contrasto con la normativa statale che prevede il solo pagamento degli oneri secondari; dall’altro, la possibilità per i Comuni di introdurre “limitazioni” ulteriori rispetto alle “condizioni” consentite dalla legge statale. Dichiarata incostituzionale anche la disciplina transitoria che subordinava l’applicazione immediata delle norme statali all’adozione di varianti urbanistiche comunali.
Florovivaismo: quadro normativo organico per la filiera
ll Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2026 ha approvato, in via preliminare, un decreto legislativo che disciplina in modo organico la coltivazione, promozione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti florovivaistici. Il provvedimento definisce per la...


