La sentenza del 30 aprile 2026 nella causa C‑127/24 chiarisce che la ritrasmissione via cavo, all’interno delle camere di una casa di riposo, di programmi radiotelevisivi ricevuti tramite antenna satellitare non integra una “comunicazione al pubblico” ai sensi del diritto dell’Unione. La controversia nasce dal ricorso di un organismo di gestione collettiva che riteneva necessaria una licenza per la ritrasmissione effettuata dal gestore della struttura. La Corte osserva che tale ritrasmissione non avviene mediante modalità tecniche specifiche idonee a configurare una nuova comunicazione e che i residenti non costituiscono un “pubblico nuovo”, essendo già compresi nel pubblico considerato al momento dell’autorizzazione originaria. Riconoscere una comunicazione al pubblico in casi simili comporterebbe un compenso indebito ai titolari dei diritti, mentre il quadro normativo mira a garantire solo un compenso adeguato per l’utilizzo delle opere.
Destinazione d’uso: la Corte costituzionale boccia la legge toscana
Con la sentenza n. 61 del 30 aprile 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della legge della Regione Toscana n. 51/2025 nella parte relativa ai mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, ritenendo la disciplina regionale non conforme ai...


