Con la risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ambito del Superbonus, la distinzione tra le due tipologie di general contractor (puro e appaltatore) è fondamentale per valutare correttamente la detraibilità delle spese, così come la natura specifica dei costi indicati in fattura. In particolare, eventuali rilievi fiscali che contestino il margine dell’appaltatore connesso ai lavori affidati in subappalto non possono tradursi in pretese tributarie sostenibili in sede contenziosa se l’Amministrazione non dimostra in modo puntuale che il recupero fiscale riguarda esclusivamente l’attività di mero coordinamento amministrativo.
Controversie in materia fiscale: chiarimenti sul meccanismo di risoluzione
Con le conclusioni rese nella causa C-497/25 l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) n. 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, deve essere...

