L’art. 2086, c. 2, c.c, che prevede l’implementazione di un sistema di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche per prevenire la crisi d’impresa, non può essere letto come una clausola che impone la mera predisposizione di presìdi, quanto piuttosto come una regola di governo che comporti un coinvolgimento reale di tutte le funzioni aziendali. In questo quadro rientrano anche le funzioni che sovraintendono alla configurazione operativa dell’impresa, alle risorse umane, alla sicurezza dell’integrità fisica dell’organizzazione, alla riservatezza del patrimonio informativo e alla continuità dei processi nelle situazioni di crisi, all’architettura tecnologica. Qual è dunque il ruolo che svolgono i relativi manager?
Mercato della Capacità: approvate le modifiche alle Disposizioni Tecniche di Funzionamento
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, il decreto n. 327 del 16 ottobre 2026 che approva le modifiche alle Disposizioni Tecniche di Funzionamento del Mercato della Capacità, proposte da Terna sulla base...


