Con la sentenza n. 50 del 2026, depositata il 13 aprile, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 che attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento con le formule “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”. La Consulta, pur confermando la legittimità della scelta operata dal legislatore di superare il principio del doppio binario a favore del contribuente assolto in sede penale, ha tuttavia elaborato una fondamentale interpretazione costituzionalmente orientata, diretta a fissare due eccezioni alla regola dell’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario. Quali sono?
La sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico.

