Con la sentenza n. 50 del 2026, depositata il 13 aprile, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 che attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento con le formule “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”. La Consulta, pur confermando la legittimità della scelta operata dal legislatore di superare il principio del doppio binario a favore del contribuente assolto in sede penale, ha tuttavia elaborato una fondamentale interpretazione costituzionalmente orientata, diretta a fissare due eccezioni alla regola dell’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario. Quali sono?
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


