Il contribuente deve adempiere fedelmente e fattivamente, senza comportamenti elusivi o artificiosi, in modo da partecipare alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, come insegna l’art. 53 Cost.; l’Amministrazione finanziaria ha il dovere di controllare la correttezza degli adempimenti posti in essere dal privato, favorendo però la compliance e senza adottare misure inutilmente gravose e pervasive, come insegna anche la CEDU. Solo dal contemperamento di queste due esigenze si fonda il necessario patto di fiducia fra Stato e cittadino, che si pone alla base del fenomeno dell’imposizione fiscale. Capita che la lettura di alcune sentenze della Corte di cassazione conducano a qualche amara constatazione sull’effettiva applicazione dei principi che, a mio parere, costituiscono l’asse fondante dell’intero Statuto dei diritti del contribuente.
La bilateralità per gli studi professionali: tutele per dipendenti, collaboratori e titolari
“La cifra distintiva della bilateralità degli studi professionali è quella di proteggere chiunque lavori nello studio: il dipendente, il collaboratore, il professionista che ne è titolare o socio. Per i dipendenti questo si traduce in una rete di protezione che copre...

