Con un provvedimento del 12 marzo 2026 il Garante privacy ha evideziato che le società di recupero crediti non possono divulgare a terzi (familiari, colleghi, vicini, datori di lavoro) informazioni sull’esistenza del debito, sull’importo o sulle modalità di pagamento. L’Autorità ha quindi ingiunto alla società di recupero di integrare le procedure interne conformando alla normativa privacy le modalità di comunicazione con il debitore, nel caso in cui sia proprietario di un bene in comunione.
Stallo societario del CdM: quali sono le clausole statutarie per superarlo
Lo studio notarile n. 126/2025 recentemente approvato dalla Commissione studi d’impresa del Consiglio Nazionale del Notariato ha analizzato i risvolti degli stalli decisionali nell’organo amministrativo e le possibili clausole per la risoluzione degli stessi. La...


