Con un provvedimento del 12 marzo 2026 il Garante privacy ha evideziato che le società di recupero crediti non possono divulgare a terzi (familiari, colleghi, vicini, datori di lavoro) informazioni sull’esistenza del debito, sull’importo o sulle modalità di pagamento. L’Autorità ha quindi ingiunto alla società di recupero di integrare le procedure interne conformando alla normativa privacy le modalità di comunicazione con il debitore, nel caso in cui sia proprietario di un bene in comunione.
Regolamento UE sugli appalti pubblici: piattaforma unica, preferenza europea, criterio di aggiudicazione ed altro
Ridurre le regole per l’accesso agli appalti pubblici dell’UE e mettere ordine al settore con norme semplici e chiare funzionali all’attrazione di investimenti e di capitali. Realizzare inoltre un sistema degli appalti comunitari per creare un mercato integrato e per...


