Quanto al regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, con la risposta a interpello n. 82 del 20 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che trasferirà la propria residenza fiscale in Italia nel corso del 2026 e svolgerà l’attività lavorativa in smart working alle dipendenze del medesimo datore di lavoro estero presso il quale lavorava prima del trasferimento, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fruire del nuovo regime a decorrere dal 2026 e per i successivi 4 periodi di imposta, a nulla rilevando, nel caso di specie, la continuità del rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero essendo fiscalmente residente in Finlandia ben oltre il periodo minimo di residenza all’estero richiesto dalla norma.
Personale posto in comando: il trattamento IVA
Con la risposta a interpello n. 142 del 13 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si ravvisa la sussistenza dei presupposti impositivi soggettivo e oggettivo IVA, nella misura in cui il personale posto in comando risulta essere alle dipendenze della...


