Nella sentenza del 19 marzo 2026 nella causa C-526/24, la Corte di Giustizia UE chiarisce che anche una prima richiesta di accesso ai dati personali può essere considerata “eccessiva” ai sensi del RGPD quando il titolare del trattamento dimostri che essa è stata presentata con intento abusivo. Ciò avviene quando l’interessato non mira realmente a conoscere il trattamento dei propri dati o a verificarne la liceità, ma a creare artificiosamente i presupposti per ottenere un risarcimento. A tal fine, possono essere valutate informazioni pubbliche che mostrino un comportamento sistematico dell’interessato, consistente in iscrizioni ripetute a newsletter seguite da richieste di accesso e domande risarcitorie. La Corte ribadisce inoltre che il risarcimento per violazioni del RGPD, incluso il diritto di accesso, richiede la prova di un danno effettivo, materiale o immateriale. Nessun risarcimento è dovuto quando il danno deriva dal comportamento dell’interessato stesso. Spetta al giudice nazionale applicare tali principi al caso concreto.
Marchi: stop all’uso politico dei segni notori senza giustificazione
Nella sentenza dell’8 settembre 2026 alla causa C-298/23 la Corte di giustizia UE rileva che, per determinare se detto l’uso dei marchi notori IKEA da parte di un partito politico che ha presentato pubblicamente un programma concernente la riforma della politica di...


